Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia 13.11.1987 (capp. 4-7)
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Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia 13.11.1987 (capp. 4-7)
CAPITOLO IV – Informazione ed istruzione
Articolo 14 – Programmi di informazione e di istruzione
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui seguenti punti:
a) l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competizione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e competenze specifiche;
b) la necessità di scoraggiare:
i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
ii) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
d) i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.
CAPITOLO V – Consultazioni multilaterali
Articolo 15 – Consultazioni multilaterali
1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’attuazione della Convenzione nonché l’opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Ogni Parte ha diritto a nominare un rappresentante che partecipi a tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.
3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte intese a recare emendamento agli articoli da 15 a 23 della Convenzione.
4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.
CAPITOLO VI – Emendamenti
Articolo 16 – Emendamenti
1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.
2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l’emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.
3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.
CAPITOLO VII – Disposizioni finali
Articolo 17 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 18 – Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con il disposto dell’articolo 17.
2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 19 – Adesione di Stati non membri
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza secondo l’articolo 20 lettera d) dello Statuto del Consiglio d’Europa ed all’unanimità dai rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a partecipare al Comitato dei Ministri.
2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 20 – Clausola territoriale
1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, tramite dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 21 – Riserve
1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve riguardo all’articolo 6 ed al comma a del paragrafo 1 dell’articolo 10. Nessun’altra riserva può essere fatta.
2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l’applicazione di tale disposizione ad un’altra Parte; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, domandare l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.
Articolo 22 – Denuncia
1. Ogni Parte può, in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 23 – Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente con gli articoli 18, 19, 20 della stessa Convenzione;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Articolo 14 – Programmi di informazione e di istruzione
Le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo di programmi d’informazione e di istruzione al fine di incoraggiare tra le organizzazioni e gli individui interessati al mantenimento, all’allevamento, all’addestramento, al commercio ed alla custodia di animali da compagnia, la consapevolezza e la conoscenza delle disposizioni e dei principi della presente Convenzione. In tali programmi, dovrà in particolar modo essere richiamata l’attenzione sui seguenti punti:
a) l’addestramento di animali da compagnia a fini commerciali o di competizione, da effettuarsi da parte di persone con nozioni e competenze specifiche;
b) la necessità di scoraggiare:
i) il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l’espresso consenso dei loro genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
ii) il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa, o omaggio;
iii) la procreazione non pianificata di animali da compagnia;
c) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
d) i rischi derivanti dall’acquisto irresponsabile di animali da compagnia che porta ad un aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati.
CAPITOLO V – Consultazioni multilaterali
Articolo 15 – Consultazioni multilaterali
1. Le Parti procedono, entro un termine di cinque anni dall’entrata in vigore della Convenzione e successivamente ogni cinque anni, ed in ogni caso tutte le volte che una maggioranza dei rappresentanti delle Parti ne faccia richiesta, a consultazioni multilaterali in seno al Consiglio d’Europa al fine di esaminare l’attuazione della Convenzione nonché l’opportunità di una revisione o estensione di alcune sue disposizioni. Tali consultazioni si svolgeranno nel corso di riunioni convocate dal Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. Ogni Parte ha diritto a nominare un rappresentante che partecipi a tali consultazioni. Ogni Stato membro del Consiglio d’Europa che non è Parte alla Convenzione ha diritto a farsi rappresentare a tali consultazioni da un osservatore.
3. Dopo ogni consultazione, le Parti sottopongono al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rapporto sulla consultazione ed il funzionamento della Convenzione, includendovi, se lo ritengono necessario, proposte intese a recare emendamento agli articoli da 15 a 23 della Convenzione.
4. Fatte salve le disposizioni della presente Convenzione, le Parti stabiliscono il regolamento interno delle consultazioni.
CAPITOLO VI – Emendamenti
Articolo 16 – Emendamenti
1. Ogni emendamento agli articoli da 1 a 14, proposto da una Parte o dal Comitato di Ministri, sarà comunicato al Segretario Generale del Consiglio d’Europa che provvederà a trasmetterlo agli Stati membri del Consiglio d’Europa, ad ogni Parte, e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione in conformità con le disposizioni dell’articolo 19.
2. Ogni emendamento proposto in conformità con le disposizioni del paragrafo precedente, è esaminato, almeno due mesi dopo la data della sua comunicazione da parte del Segretario Generale, nel corso di una consultazione multilaterale nella quale l’emendamento può essere approvato da una maggioranza di due terzi delle Parti. Il testo approvato è comunicato alle Parti.
3. Ogni emendamento entra in vigore alla scadenza di un periodo di dodici mesi dopo la sua approvazione in occasione di una consultazione multilaterale, a meno che una delle Parti non abbia notificato obiezioni.
CAPITOLO VII – Disposizioni finali
Articolo 17 – Firma, ratifica, accettazione, approvazione
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa. Essa sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 18 – Entrata in vigore
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d’Europa abbiano espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con il disposto dell’articolo 17.
2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla Convenzione il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 19 – Adesione di Stati non membri
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla presente Convenzione, mediante decisione presa a maggioranza secondo l’articolo 20 lettera d) dello Statuto del Consiglio d’Europa ed all’unanimità dai rappresentanti degli Stati contraenti abilitati a partecipare al Comitato dei Ministri.
2. La Convenzione entrerà in vigore, per ogni Stato membro, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data del deposito dello strumento d’adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 20 – Clausola territoriale
1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applicherà la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può in qualsiasi momento successivo, tramite dichiarazione rivolta al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio indicato nella predetta dichiarazione, mediante notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 21 – Riserve
1. Ogni Stato può, all’atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare di avvalersi di una o più riserve riguardo all’articolo 6 ed al comma a del paragrafo 1 dell’articolo 10. Nessun’altra riserva può essere fatta.
2. Ogni Parte che abbia formulato una riserva ai sensi del paragrafo precedente può ritirarla interamente o in parte inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
3. La Parte che ha formulato una riserva nei riguardi di una disposizione della presente Convenzione non può richiedere l’applicazione di tale disposizione ad un’altra Parte; tuttavia essa può, se la riserva è parziale o condizionale, domandare l’applicazione di tale disposizione nella misura in cui essa stessa l’ha accettata.
Articolo 22 – Denuncia
1. Ogni Parte può, in ogni tempo, denunciare la presente Convenzione inviando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 23 – Notifiche
Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che abbia aderito alla presente Convenzione o sia stato invitato a farlo:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente con gli articoli 18, 19, 20 della stessa Convenzione;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo il 13 novembre 1987 in francese ed in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
Ringhio- Moderatore
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Data di iscrizione : 04.08.08
la situazione della Convenzione ad oggi...
si può consultare nel sito del Consiglio d'Europa: http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=125&CM=1&CL=ITA
si vedrà che l'Italia è tra i Paesi firmatari, ma non tra quelli che l'hanno ratificata... e, leggendo che è possibile formulare riserve riguardo all'art. 6, si capiranno le oscillazioni continue del nostro esecutivo in merito al taglio della coda, che altri Paesi europei hanno tassativamente bandito
si vedrà che l'Italia è tra i Paesi firmatari, ma non tra quelli che l'hanno ratificata... e, leggendo che è possibile formulare riserve riguardo all'art. 6, si capiranno le oscillazioni continue del nostro esecutivo in merito al taglio della coda, che altri Paesi europei hanno tassativamente bandito
Ringhio- Moderatore
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