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Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia 13.11.1987 (capp. 1-3)

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Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia 13.11.1987 (capp. 1-3) Empty Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia 13.11.1987 (capp. 1-3)

Messaggio  Ringhio Dom Ago 10, 2008 3:50 am

Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia
Strasburgo, 13 novembre 1987
Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

PREAMBOLO

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della presente Convenzione,

considerando che l’obiettivo del Consiglio d’Europa è di conseguire una maggiore coesione tra i suoi membri;

riconoscendo che l’uomo ha l’obbligo morale di rispettare tutte le creature viventi, ed in considerazione dei particolari vincoli esistenti tra l’uomo e gli animali da com­pagnia;

considerando l’importanza degli animali da compagnia a causa del contributo che essi forniscono alla qualità della vita e dunque il loro valore per la società;

conside­rando le difficoltà causate dalla grande varietà di animali tenuti dall’uomo;

considerando i rischi inerenti ad una sovrappopolazione animale per l’igiene, la sa­lute e la sicurezza dell’uomo e degli altri animali;

considerando che il mantenimento di esemplari di fauna selvatica come animali da compagnia non dovrebbe essere incoraggiato;

consapevoli delle diverse condizioni che regolano l’acquisto, il mantenimento, l’alle­vamento di tipo commerciale o non commerciale, la cessione ed il commercio di animali da compagnia;

consapevoli del fatto che gli animali da compagnia non sono sempre tenuti in condi­zioni atte a promuovere la loro salute ed il loro benessere;

constatando che i comportamenti nei confronti degli animali da compagnia variano notevolmente, talvolta per mancanza di nozioni e di consapevolezza;

considerando che una norma fondamentale comune di comportamento e di prassi che porti ad una condotta responsabile da parte dei proprietari degli animali da com­pagnia sia un obiettivo non solo auspicabile ma anche realistico,

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I – Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

1. Per animale da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall’uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia.
2. Per commercio di animali da compagnia si intende l’insieme di transazioni ef­fettuate in maniera regolare per quantitativi rilevanti ed a fini di lucro, che compor­tano il trasferimento di proprietà di tali animali.
3. Per allevamento e custodia di animali da compagnia a fini commerciali si inten­dono l’allevamento e la custodia praticati principalmente a fini di lucro per quanti­tativi rilevanti.
4. Per rifugio per animali si intende un istituto a fini non di lucro nel quale gli ani­mali da compagnia possono essere tenuti in congruo numero. Qualora la legislazione nazionale e/o le norme amministrative lo consentano, tale istituto può accogliere animali randagi.
5. Per animale randagio si intende ogni animale da compagnia senza alloggio dome­stico o che si trova all’esterno dei limiti dell’alloggio domestico del suo proprietario o custode e che non è sotto il controllo o la diretta sorveglianza di alcun proprietario o custode.
6. Per autorità competente, si intende l’autorità designata dallo Stato membro.

Articolo 2 – Settore di applicazione e attuazione

1. Ciascuna Parte si impegna a prendere i necessari provvedimenti per conferire effetto alle disposizioni della presente Convenzione per quanto riguarda:
a) gli animali da compagnia tenuti da una persona fisica o morale in qualsia­si alloggio domestico, o istituto per il commercio, l’allevamento e la custo­dia a fini commerciali di tali animali, nonché in ogni rifugio per animali;
b) se del caso, gli animali randagi.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare l’attua­zione di altri strumenti per la protezione degli animali o per la preservazione delle specie selvatiche in pericolo.
3. Nessuna disposizione della presente Convenzione è intesa a pregiudicare la fa­coltà delle Parti di adottare norme più rigorose al fine di assicurare la protezione degli animali da compagnia o l’applicazione delle seguenti disposizioni a categorie di animali che non sono espressamente citate nel presente strumento.

CAPITOLO II – Principi per il mantenimento degli animali da compagnia

Articolo 3 – Principi fondamentali per il benessere degli animali

1. Nessuno causerà inutilmente dolori, sofferenze o angosce ad un animale da com­pagnia.
2. Nessuno deve abbandonare un animale da compagnia.

Articolo 4 – Mantenimento

1. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o che abbia accettato di occu­parsene sarà responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Ogni persona che tenga un animale da compagnia o se ne occupi, deve provve­dere alla sua installazione e fornirgli cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bi­sogni etologici secondo la sua specie e la sua razza ed in particolare:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio;
c) prendere tutti i ragionevoli provvedimenti per impedire che fugga.
3. Un animale non deve essere tenuto come animale da compagnia se:
a) le condizioni di cui al paragrafo 2 di cui sopra non sono soddisfatte, op­pure
b) benché tali condizioni siano soddisfatte, l’animale non può adattarsi alla cattività.

Articolo 5 – Riproduzione

Qualsiasi persona la quale selezioni un animale da compagnia per riproduzione, è tenuta a tener conto delle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali che sono di natura tale da mettere a repentaglio la salute ed il benessere della proge­nitura o dell’animale femmina.

Articolo 6 – Limiti di età per l’acquisto

Nessun animale da compagnia deve essere venduto ai minori di 16 anni senza il con­senso esplicito dei genitori o di altre persone che esercitano la responsabilità paren­tale.

Articolo 7 – Addestramento

Nessun animale da compagnia deve essere addestrato con metodi che possono dan­neggiare la sua salute ed il suo benessere, in particolare costringendo l’animale ad oltrepassare le sue capacità o forza naturale, o utilizzando mezzi artificiali che cau­sano ferite o dolori, sofferenze ed angosce inutili.

Articolo 8 – Commercio, allevamento e custodia a fini commerciali, rifugi per animali

1. Qualsiasi persona la quale, all’atto dell’entrata in vigore della Convenzione, pra­tichi il commercio o l’allevamento o la custodia di animali da compagnia a fini commerciali, o gestisca un rifugio per animali deve dichiararlo all’Autorità compe­tente entro un termine adeguato che sarà stabilito da ciascuna Parte.
Qualsiasi persona la quale intenda praticare una delle predette attività deve farne dichiarazione all’Autorità competente.
2. Questa dichiarazione deve indicare:
a) le specie di animali da compagnia in oggetto o che saranno in oggetto;
b) la persona responsabile e le sue nozioni in materia;
c) una descrizione dei locali ed attrezzature che sono o saranno utilizzati.
3. Le attività di cui sopra possono essere esercitate solamente se:
a) la persona responsabile è in possesso delle nozioni e della capacità necessa­rie all’esercizio di tale attività, avendo sia una formazione professionale, sia un’esperienza sufficiente per quanto riguarda gli animali da compa­gnia;
b) i locali e le attrezzature utilizzate per l’attività soddisfano ai requisiti di cui all’articolo 4.
4. L’Autorità competente stabilisce, in base alla dichiarazione effettuata in confor­mità con le disposizioni del paragrafo 1, se le condizioni di cui al paragrafo 3 sono soddisfatte o meno. Qualora non fossero sufficientemente soddisfatte, l’Autorità competente raccomanda provvedimenti e vieta l’inizio o il proseguimento del­l’attività se ciò è necessario ai fini della protezione degli animali.
5. L’Autorità competente deve, conformemente con la legislazione nazionale, con­trollare se le summenzionate condizioni sono soddisfatte o meno.

Articolo 9 – Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe

1. Gli animali da compagnia non possono essere utilizzati per pubblicità, spet­tacoli, esposizioni, competizioni o manifestazione analoghe a meno che:
a) l’organizzatore non abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali che sia conforme con i requisiti dell’articolo 4 paragrafo 2 e che
b) la loro salute ed il loro benessere non siano messi a repentaglio.
2. Nessuna sostanza deve essere somministrata ad un animale da compagnia, nessun trattamento deve essergli applicato, né alcun procedimento utilizzato per elevare o diminuire il livello naturale delle sue prestazioni:
a) nel corso di competizioni;
b) in qualsiasi altro momento, qualora ciò possa mettere a repentaglio la sa­lute ed il benessere dell’animale.

Articolo 10 – Interventi chirurgici

1. Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compa­gnia, o finalizzati ad altri scopi non curativi debbono essere vietati, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali;
d) l’asportazione delle unghie e dei denti.
2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente:
a) se un veterinario considera un intervento non curativo necessario sia per ra­gioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse di un determinato ani­male;
b) per impedire la riproduzione.
3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di pro­vare forti dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un ve­terinario o sotto il suo controllo;
b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale.

Articolo 11 – Uccisione

1. Solo un veterinario o altra persona competente deve procedere all’uccisione di un animale da compagnia, tranne che in casi di urgenza per porre fine alle sofferenze di un animale e qualora non si possa ottenere rapidamente l’assi­stenza di un veterinario o di altra persona competente, o in ogni altro caso di emergenza configurato dalla legislazione nazionale. Ogni uccisione deve essere effettuata con il minimo di soffe­renze fisiche e morali in considerazione delle circostanze. Il metodo prescelto, tranne che in casi di urgenza, deve:
a) sia indurre una perdita di coscienza immediata e successivamente la morte;
b) sia iniziare con la somministrazione di un’anestesia generale profonda se­guita da un procedimento che arrechi la morte in maniera certa.
La persona responsabile dell’uccisione deve accertarsi della morte dell’animale prima di eliminarne la spoglia.
2. Debbono essere vietati i seguenti metodi sacrificali:
a) l’annegamento ed altri sistemi di asfissia, se non producono gli effetti di cui al paragrafo 1, comma b;
b) l’utilizzazione di qualsiasi veleno o droga di cui non sia possibile control­lare il dosaggio e l’applicazione in modo da ottenere gli effetti di cui al paragrafo 1;
c) l’elettrocuzione a meno che non sia preceduta da un’immediata perdita di coscienza.

CAPITOLO III – Misure complementari per gli animali randagi

Articolo 12 – Riduzione del numero di animali randagi

Quando una Parte ritiene che il numero di animali randagi rappresenta un problema per detta Parte, essa deve adottare le misure legislative e/o amministrative necessarie a ridurre tale numero con metodi che non causino dolori, sofferenze o angosce che potrebbero essere evitate.
a) Tali misure debbono comportare che:
i) se questi animali debbono essere catturati, ciò sia fatto con il minimo di sofferenze fisiche e morali tenendo conto della natura dell’animale;
ii) nel caso che gli animali catturati siano tenuti o uccisi, ciò sia fatto in conformità con i principi stabiliti dalla presente Convenzione.
b) Le Parti si impegnano a prendere in considerazione:
i) l’identificazione permanente di cani e gatti con mezzi adeguati che cau­sino solo dolori, sofferenze o angosce di poco conto o passeggere, come il tatuaggio abbinato alla registrazione del numero e dei nominativi ed indirizzi dei proprietari;
ii) di ridurre la riproduzione non pianificata dei cani e dei gatti col pro­muovere la loro sterilizzazione;
iii) di incoraggiare le persone che rinvengono un cane o un gatto randagio, a segnalarlo all’Autorità competente.

Articolo 13 – Eccezioni per quanto concerne la cattura, il mantenimento e l’uccisione

Le eccezioni ai principi stabiliti nella presente Convenzione relative alla cattura, al mantenimento ed all’uccisione degli animali randagi saranno accolte solo se sono inevitabili nell’ambito dei programmi governativi di controllo delle malattie..
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