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Ordinanza Martini per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina 6.8.2008

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Messaggio  Ringhio Dom Ott 05, 2008 12:58 am

ORDINANZA 6 agosto 2008
Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la
registrazione della popolazione canina.
(G.U. 194 del 20.8.2008)

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, concernente «Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo»;
Visti, in particolare gli articoli 2 e 3 della predetta legge n. 281 del 1991, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di tatuare i cani e l'istituzione dell'anagrafe canina;
Visti gli articoli 650 e 727 del codice penale;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003 concernente «Recepimento dell'Accordo Stato-regioni, del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52, del 4 marzo 2003;
Visto, in particolare, l'art. 3 del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale prevede l'obbligo di iscrizione all'anagrafe canina, da effettuare da parte del proprietario o del detentore di cani;
Visto, inoltre, l'art. 4, comma 1, lettera a) del predetto Accordo del 6 febbraio 2003, il quale ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2005, l'introduzione del microchip quale sistema unico ufficiale di identificazione dei cani;
Considerata la necessita' di assicurare una compiuta ed uniforme applicazione, sull'intero territorio nazionale, della normativa concernente l'identificazione dei cani e la gestione dell'anagrafe canina, al fine poter svolgere un efficace controllo della popolazione canina;
Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni per arginare il dilagare del fenomeno dell'abbandono dei cani, che alimenta il randagismo dei medesimi;
Considerati i rilevanti problemi di salute pubblica derivanti dal predetto randagismo dei cani, quali il possibile diffondersi di malattie infettive, l'incremento degli incidenti stradali, i casi di aggressione dei cani rinselvatichiti e l'incremento dello stesso randagismo;
Ritenuta, altresi', la necessita' e l'urgenza di far effettuare in maniera contestuale l'identificazione e la registrazione di tutta la popolazione canina presente sul territorio nazionale, utilizzando strumenti e modalita' uniformi per tutte le regioni e province autonome, allo scopo di anagrafare il maggior numero possibile degli animali in questione e consentirne un controllo ed una gestione adeguati;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ordina:

Art. 1.
1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, in conformita' alle disposizioni adottate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.
2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere a far identificare e registrare l'animale, nel secondo mese di vita, mediante l'applicazione del microchip. Il proprietario o il detentore di cani di eta' superiore ai due mesi e' tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. L'adempimento di cui al comma 2, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
b) da veterinari libero professionisti, abilitati ad accedere all'anagrafe canina regionale, secondo modalita' definite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprieta'.
5. Il proprietario o detentore di cani gia' identificati ma non ancora registrati e' tenuto a provvedere alla registrazione all'anagrafe canina entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
6. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai cani identificati, in conformita' alla legge 14 agosto 1991, n. 281, mediante tatuaggio leggibile e gia' iscritti nell'anagrafe canina.
7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attivita' professionale, devono verificare la presenza dell'identificativo. Nel caso di mancanza o di illeggibilita' dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.

Art. 2.
1. E' vietata la vendita di cani di eta' inferiore ai due mesi, nonche' di cani non identificati e registrati in conformita' alla presente ordinanza.

Art. 3.
1. Con provvedimento da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, definisce le modalita' tecniche ed operative per assicurare l'interoperativita' della banca dati canina nazionale con le anagrafi canine regionali. Il medesimo provvedimento individuera' un unico documento di identificazione e registrazione del cane, che dovra' essere adottato in sostituzione dell'attuale certificazione.

Art. 4.
1. I comuni sono tenuti ad identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane e' ricoverato e' il detentore dell'animale.
2. Il sindaco e' responsabile delle procedure di cui al comma 1.
3. I comuni dotano la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di microchip ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 5.
1. Il microchip di identificazione dei cani puo' essere prodotto e commercializzato unicamente da soggetti registrati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in conformita' all'allegato 1.
2. Coloro che gia' producono o commercializzano microchip devono provvedere alla registrazione di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali registra i produttori e i distributori di microchip ed assegna loro una serie numerica di codici identificativi elettronici.
4. I microchip possono essere venduti solamente alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, alle aziende sanitarie locali, ai veterinari di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) e alle facolta' di medicina veterinaria che hanno un ambulatorio aperto al pubblico.
5. I produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilita' dei lotti dei microchip venduti.
6. E' vietato utilizzare serie numeriche diverse da quelle assegnate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 possono utilizzare microchip gia' in loro possesso, fino a completo smaltimento delle scorte.
7. E' consentita la commercializzazione di microchip con serie numerica non assegnata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, fino alla data del 31 marzo 2009.
8. I dispositivi di lettura di microchip devono essere ISO compatibili.

Art. 6.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assegnano ai direttori generali delle aziende sanitarie locali l'obiettivo di provvedere, nell'ambito delle rispettive competenze, alla attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, dell'Accordo Stato-regioni del 6 febbraio 2003 e della presente ordinanza.

Art. 7.
1. La presente ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia di ventiquattro mesi a decorrere dalla predetta pubblicazione.

Roma, 6 agosto 2008
p. il Ministro: Martini
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