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Regolamento Europeo 998/2003 - Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (capp. 3-4 e allegati)

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Regolamento Europeo 998/2003 - Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (capp. 3-4 e allegati) Empty Regolamento Europeo 998/2003 - Movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (capp. 3-4 e allegati)

Messaggio  Ringhio Dom Ago 10, 2008 2:27 am

CAPITOLO III - Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi

Articolo 8
1. Gli animali da compagnia delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, devono, in occasione di un movimento:
a) quando provengono da un paese terzo di cui all'allegato II, parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:
i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B,sezione 1, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1;
ii) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui all'articolo 6;
b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:
i) in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte B, sezione 1:
— essere identificati mediante il sistema di identificazione definito all'articolo 4, e
— aver formato oggetto:
- di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dell'articolo 5 e
- di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.
Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti all'articolo 5, paragrafo 1.
Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità;
ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui all'allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all'allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all'articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.
2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.
3. In deroga alle disposizioni precedenti:
a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono soggetti alle norme del capitolo II;
b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l'Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui all'articolo 25, secondo comma;
c) secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, e secondo condizioni da determinare, l'introduzione di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di cui all'allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi nell'elenco dell'allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in materia di malattia della rabbia lo giustifichi.
4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 9
Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 10
Prima della data di cui all'articolo 25, secondo comma, e secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, è stabilito l'elenco dei paesi terzi di cui all'allegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:
a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia;
b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace;
c) capacità della struttura e dell'organizzazione dei servizi veterinari di garantire la validità dei certificati;
d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni;
e) esistenza di una normativa per quanto riguarda l'immissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).

Articolo 11
Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio.
Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla.

Articolo 12
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui all'allegato II, parte B, sezione 2, siano sottoposti:
a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell'autorità competente del luogo di
ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;
b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.
Gli Stati membri designano l'autorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13
Ciascuno Stato membro stabilisce l'elenco dei luoghi di ingresso di cui all'articolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14
Per ogni movimento dell'animale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell'animale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui all'articolo 8, paragrafo 2, attestante la
conformità dell'animale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi.
In particolare, nel caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o all'allegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità
dell'animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.
Qualora da tali controlli risulti che l'animale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, l'autorità competente in consultazione con il veterinario ufficiale decide:
a) di rispedire l'animale verso il paese di origine, ovvero
b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure
c) in ultima istanza, la soppressione dell'animale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l'isolamento in quarantena non siano realizzabili.
Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa.

CAPITOLO IV - Disposizioni comuni e finali

Articolo 15
Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della
decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell'azione dei vaccini antirabbici.

Articolo 16
Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dell'echinococcosi e delle zecche alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono subordinare l'introduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.
A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia stessa.
La Commissione informa gli Stati membri nell'ambito del comitato di cui all'articolo 24 di dette garanzie complementari.

Articolo 17
Per i movimenti di animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.
I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18
Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/ 425/CEE e 90/675/CEE.
In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui all'allegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione soddisfino i requisiti previsti all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 19
L'allegato I, parte C e l'allegato II, parti B e C, possono essere modificati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere conto dell'evoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle
specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento.

Articolo 20
Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 21
Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento.

Articolo 22
La direttiva 92/65/CEE è modificata come segue:
1) All'articolo 10:
a) al paragrafo 1, il termine «furetto» è soppresso;
b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente: «2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e
16 del regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.
Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.
3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati all'Irlanda, al Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. 998/2003.
Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.»;
c) al paragrafo 4, dopo il termine «carnivori» sono aggiunti i termini seguenti: «eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3»;
d) il paragrafo 8 è soppresso;
2) all'articolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:
«Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 998/2003.
Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall'autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.»

Articolo 23
Anteriormente al 1o febbraio 2007 la Commissione, previo parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sull'esperienza
acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da applicare a decorrere dal 1o gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

Articolo 24
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2003.

Per il Parlamento europeo - Il Presidente
P. COX

Per il Consiglio - Il Presidente
G. DRYS


ALLEGATO I - SPECIE ANIMALI

PARTE A
Cani
Gatti
PARTE B
Furetti
PARTE C
Invertebrati (escluse le api e i crostacei), pesci tropicali decorativi, anfibi, rettili. Uccelli: tutte le specie [esclusi i volatili previsti dalle direttive 90/539/CEE e 92/65/CEE].
Mammiferi: roditori e conigli domestici.

ALLEGATO II - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI

PARTE A
Svezia
Irlanda
Regno Unito
PARTE B
Sezione 1:
Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A
Sezione 2:
Andorra
Islanda
Liechtenstein
Monaco
Norvegia
San Marino
Svizzera
Vaticano
PARTE C
Elenco dei paesi terzi o parti di territori di cui all'articolo 10.
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